Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
          Sospensione dei termini in materia di adempimenti 
                e versamenti tributari e contributivi 
 
  1. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
soggetti che, alla data del 1°  maggio  2023,  avevano  la  residenza
ovvero la sede legale o la  sede  operativa  nei  territori  indicati
nell'allegato 1 ((annesso al)) presente decreto, fatto  salvo  quanto
previsto ai commi 10, 11 e 12. 
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i
termini dei versamenti tributari  in  scadenza  nel  periodo  dal  1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono  sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria. 
  3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai  versamenti
delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e  24  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ((e  delle
trattenute))  relative  alle   addizionali   regionale   e   comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate  dai  soggetti
di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  anche  ai
versamenti, tributari e non, derivanti dalle  cartelle  di  pagamento
emesse dagli agenti della  riscossione,  dagli  atti  previsti  dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti  di
cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, dalle  ingiunzioni  ((previste  dal  testo  unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato,)) di cui al regio decreto 14  aprile  1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti  affidatari  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e dagli atti di  cui  all'articolo  1,  comma  792,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  ((4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data  del  1°  maggio
2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa
nel  territorio  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1  annesso  al
presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1,  comma
233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' azzerato.)) 
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso  di
quanto gia' versato. 
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i
termini degli adempimenti tributari in scadenza  dalla  data  del  1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresi', per il periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i  termini  degli  adempimenti,
relativi ai rapporti di lavoro, verso  le  amministrazioni  pubbliche
previsti  a  carico  di  datori  di  lavoro,  di  professionisti,  di
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino
nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende  e
clienti non operanti nei predetti  territori.  Conseguentemente,  nel
medesimo periodo, ((non si applicano)) le disposizioni  sanzionatorie
connesse agli adempimenti ((sospesi ai sensi del presente comma)). 
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi  alle  cartelle
di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29  del  decreto-legge
n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi  da  3-bis  a  3-sexies,  del
decreto-legge n.16 del 2012, non  ancora  affidati  all'agente  della
riscossione,  nonche'  agli  atti  previsti  dall'articolo   30   del
decreto-legge  n.  78  del  2010,  sospesi  ai  sensi  del  comma  2,
riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di  sospensione.  I
termini di versamento relativi alle ingiunzioni ((previste dal  testo
unico)) di cui al regio decreto n. 639 del 1910,  emesse  dagli  enti
territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge
n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792,
nonche' agli altri atti emessi dagli  enti  impositori,  sospesi  per
effetto del comma  2,  riprendono  a  decorrere  dalla  scadenza  del
periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai  versamenti,  non
eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro  il  20
novembre 2023. 
  8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la  disciplina  prevista
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  24  settembre
2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  n.
159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti
territoriali e dai soggetti affidatari di  cui  all'articolo  53  del
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano  anche  ai
versamenti e agli adempimenti previsti per  l'adesione  a  uno  degli
istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153
a 158 e da 166 a 226, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  che
scadono  nel  periodo  dal  1°  maggio  2023  al  31   agosto   2023.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono  prorogati  di  tre
mesi i termini e le scadenze previsti  dall'articolo  1,  commi  232,
233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della  legge  n.  197  del
2022. 
  10. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari ubicate nei
territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110  per  cento
di  cui  all'articolo  119,  comma  8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'  estesa  alle  spese  sostenute
fino al 31 dicembre 2023. 
  11. Il pagamento delle rate in  scadenza  nell'esercizio  2023  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni  di
cui all'allegato 1 ((nonche' alle  province  nel  cui  territorio  si
trovano i predetti comuni)), trasferiti al Ministero dell'economia  e
delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.  Agli  oneri
derivanti dalla presente disposizione((, pari a 1.050.000,00 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,)) si provvede ai sensi dell'articolo
22. 
  12.  Con  riferimento  ai  territori  indicati   nell'allegato   1,
l'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente  (ARERA),
con propri provvedimenti, disciplina le modalita' per la  sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  1°
maggio 2023, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza  nel  predetto
periodo, nonche' dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel
predetto periodo ((e degli importi)) sospesi e non  pagati,  relativi
all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi  i  gas  diversi  dal  gas
naturale distribuiti a mezzo di  reti  canalizzate,  all'acqua  e  ai
rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo,  l'ARERA
disciplina altresi' le misure di integrazione  finanziaria  a  favore
delle imprese distributrici di  energia  elettrica  e  gas  naturale,
degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di  gas  diversi
dal naturale ((distribuiti)) a mezzo di reti canalizzate, dei gestori
del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato
di gestione dei rifiuti urbani, in  modo  da  garantire  l'equilibrio
economico  e  finanziario  delle  gestioni  coinvolte  dagli   eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i  quali
e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  le  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023. 
  13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9((,)) valutati in  12,96
milioni di euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi
dell'articolo 22. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          recante «Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi»: 
              «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,  comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del  predetto  testo  unico  e  le  persone   fisiche   che
          esercitano imprese commerciali, ai sensi  dell'articolo  51
          del citato testo unico,  o  imprese  agricole,  le  persone
          fisiche che esercitano  arti  e  professioni,  il  curatore
          fallimentare,  il  commissario   liquidatore   nonche'   il
          condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
          somme e valori di cui all'articolo 48  dello  stesso  testo
          unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
          titolo di acconto dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel
          caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori  non
          trovi capienza,  in  tutto  o  in  parte,  sui  contestuali
          pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a  versare  al
          sostituto  l'importo  corrispondente  all'ammontare   della
          ritenuta. 1-bis I  soggetti  che  adempiono  agli  obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'articolo 48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni; 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
              d-bis); 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'articolo 48, del citato testo unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3.I soggetti indicati nel comma  1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5. Abrogato.» 
              «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a  quelli  di
          lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel  comma  1,
          dell'articolo  23,  che  corrispondono   redditi   di   cui
          all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono   operare
          all'atto  del  pagamento  degli  stessi,  con  obbligo   di
          rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  sulla  parte  imponibile  di
          detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
          predetto testo unico.  Nel  caso  in  cui  la  ritenuta  da
          operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
          in  parte,  sui  contestuali  pagamenti   in   denaro,   il
          sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si  applicano,
          in quanto compatibili, tutte le disposizioni  dell'articolo
          23 e, in particolare,  i  commi  2,  3  e  4.  Sulla  parte
          imponibile dei redditi di cui  all'articolo  16,  comma  1,
          lettera c),  del  medesimo  testo  unico,  la  ritenuta  e'
          operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 
              1-bis. Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'articolo 48-bis, comma 1,  lettera  d-bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
              1-ter.  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia  di  redditi  assimilati   a   quelli   di   lavoro
          dipendente, corrisposti  a  soggetti  non  residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per cento. 
              1-quater.  Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 50,  comma
          1, lettera h-bis) del TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
              2.». 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  29  e  30  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica»: 
              «Art.    29    (Concentrazione    della     riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1°ottobre 2011 e relativi  ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n.  218,  dell'articolo  48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorso il termine utile per la proposizione del ricorso  e
          devono espressamente  recare  l'avvertimento  che,  decorsi
          trenta giorni dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,  la
          riscossione  delle  somme   richieste,   in   deroga   alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'articolo 182-ter  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
              b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
          seguenti: «La proposta di transazione  fiscale,  unitamente
          con  la  documentazione  di  cui   all'articolo   161,   e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
              c) dopo il sesto comma e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3. All'articolo 87 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
          la proposta di concordato, ai sensi degli  articoli  125  o
          126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  la  trasmette
          senza ritardo all'Agenzia delle Entrate,  anche  in  deroga
          alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del   decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
          n. 74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11  (Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte). - 1. E' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
          del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
          esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
          (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017,  attuata
          con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,  e  al  fine
          della definizione delle procedure amichevoli interpretative
          di carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle
          entrate  adottati   in   attuazione   di   tali   procedure
          amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
          1, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.» 
              «Art. 30 (Potenziamento  dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS).  -  1.  A   decorrere   dal   1°gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'INPS,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
              3. 
              4.  L'avviso  di  addebito   e'   notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. L'avviso di cui al  comma  2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizioni contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
              6. All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
              7. - 9. 
              10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
              11. - 12. 
              13. In caso di  mancato  o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              14. Ai fini di cui al presente articolo, i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
              15.  I  rapporti  con  gli  agenti  della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, commi da  3-bis  a
          3-sexies,  del  decreto-legge  2   marzo   2012,   n.   16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n.  44,  recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          semplificazioni   tributarie,    di    efficientamento    e
          potenziamento delle procedure di accertamento»: 
              «Art. 9  (Potenziamento  dell'accertamento  in  materia
          doganale). - Omissis 
              3-bis. Gli atti  di  accertamento  emessi  dall'Agenzia
          delle  dogane  ai  fini  della  riscossione  delle  risorse
          proprie tradizionali di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della   decisione   2007/436/CE/Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai
          sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del  regolamento  (CE)
          n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          aprile  2008,  e  della  connessa   IVA   all'importazione,
          diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica  e,
          oltre a  contenere  l'intimazione  ad  adempiere  entro  il
          termine di dieci giorni dalla ricezione  dell'atto,  devono
          anche espressamente recare l'avvertimento che,  decorso  il
          termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
          richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in  materia  di
          iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
          riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con  le
          modalita'  determinate  con  provvedimento  del   direttore
          dell'Agenzia delle dogane, di concerto  con  il  Ragioniere
          generale  dello  Stato.  L'agente  della  riscossione,  con
          raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale
          e' stato notificato  l'atto  di  accertamento,  informa  il
          debitore  di  aver  preso  in  carico  le  somme   per   la
          riscossione. 
              3-ter.  L'agente  della  riscossione,  sulla  base  del
          titolo  esecutivo  di  cui  al  comma  3-bis,  e  senza  la
          preventiva notifica della cartella  di  pagamento,  procede
          all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione  dell'estratto  dell'atto  di  cui  al
          comma 3-bis, come trasmesso  all'agente  della  riscossione
          con le  modalita'  determinate  con  il  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane,  di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato, previsto al  comma  3-bis,
          tiene luogo a tutti gli effetti  dell'esibizione  dell'atto
          stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne
          attesti la provenienza.  Decorso  un  anno  dalla  notifica
          degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione  forzata
          e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
          50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602. 
              3-quater. A partire  dal  primo  giorno  successivo  al
          termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli
          atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli  interessi
          di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previsti  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              3-quinquies. Ai fini  della  procedura  di  riscossione
          contemplata dai commi da 3-bis a  3-sexies,  i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo  ed  alla  cartella  di
          pagamento si intendono effettuati  agli  atti  indicati  al
          comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
          intendono effettuati alle somme affidate agli agenti  della
          riscossione secondo le disposizioni  di  cui  ai  commi  da
          3-bis a 3-sexies. 
              3-sexies.   La   dilazione   del   pagamento   prevista
          dall'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere  concessa
          solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
          riscossione. 
              Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante  «Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»: 
              «Art. 53 (Albo per l'accertamento e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle  province  e  dei  comuni.  Sono  escluse  le
          attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti  di  cui
          all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1°gennaio  1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  792,  della
          legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
              «Omissis 
              792. Le attivita' di  riscossione  relative  agli  atti
          degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
          1°gennaio 2020 anche con riferimento ai  rapporti  pendenti
          alla stessa data in base alle norme che  regolano  ciascuna
          entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento relativo ai  tributi  degli
          enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate
          patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di
          cui all'articolo 52,  comma  5,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo  1,  comma  691,
          della  legge  n.  147  del  2013,   nonche'   il   connesso
          provvedimento  di   irrogazione   delle   sanzioni   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel  caso  di
          entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla  notifica
          dell'atto  finalizzato  alla  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi  negli
          stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
          del   ricorso,   l'indicazione   dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472,  concernente  l'esecuzione  delle
          sanzioni,  ovvero  di  cui  all'articolo  32  del   decreto
          legislativo 1°settembre  2011,  n.  150.  Gli  atti  devono
          altresi' recare espressamente l'indicazione che gli  stessi
          costituiscono  titolo  esecutivo  idoneo  ad  attivare   le
          procedure esecutive e cautelari nonche'  l'indicazione  del
          soggetto che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  ultimo
          per il pagamento, procedera' alla riscossione  delle  somme
          richieste,  anche  ai  fini  dell'esecuzione  forzata.   Il
          contenuto degli  atti  di  cui  al  periodo  precedente  e'
          riprodotto anche  nei  successivi  atti  da  notificare  al
          contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi  di  accertamento  e  ai
          connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni,  ai
          sensi del  regolamento,  se  adottato  dall'ente,  relativo
          all'accertamento  con   adesione,   di   cui   al   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19  del
          decreto legislativo n. 472 del 1997,  nonche'  in  caso  di
          definitivita' dell'atto  impugnato.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente, il versamento delle somme  dovute  deve
          avvenire   entro   sessanta   giorni    dalla    data    di
          perfezionamento della notifica; la sanzione  amministrativa
          prevista  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi  di  omesso,
          carente  o  tardivo  versamento  delle  somme  dovute,  nei
          termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
          ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia
          di  titolo  esecutivo  decorso  il  termine  utile  per  la
          proposizione del ricorso  ovvero  decorsi  sessanta  giorni
          dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, senza la  preventiva  notifica  della
          cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui  al
          testo unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
          procedura  coattiva  per  la  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei
          proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e  delle
          tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
          n. 639. Decorso il termine di  trenta  giorni  dal  termine
          ultimo  per  il  pagamento,  la  riscossione  delle   somme
          richieste e' affidata in  carico  al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata. L'esecuzione e'  sospesa  per  un
          periodo di centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico
          degli atti di cui alla lettera a) al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata;  il  periodo  di  sospensione  e'
          ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle  somme
          richieste sia  effettuata  dal  medesimo  soggetto  che  ha
          notificato   l'avviso   di   accertamento.    Nelle    more
          dell'emanazione del decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, le modalita' di trasmissione del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione  sono  individuate   dal   competente   ufficio
          dell'ente. Le  modalita'  di  trasmissione  del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione sono  demandate  a  un  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              c) la sospensione non si applica con  riferimento  alle
          azioni cautelari e  conservative,  nonche'  ad  ogni  altra
          azione  prevista  dalle  norme  ordinarie  a   tutela   del
          creditore. La predetta sospensione non  opera  in  caso  di
          accertamenti definitivi,  anche  in  seguito  a  giudicato,
          nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
          dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla  riscossione
          forzata  informa  con   raccomandata   semplice   o   posta
          elettronica il debitore di aver preso in  carico  le  somme
          per la riscossione; 
              d)  in  presenza  di  fondato   pericolo,   debitamente
          motivato e portato a conoscenza del  contribuente,  per  il
          positivo esito della riscossione, decorsi  sessanta  giorni
          dalla notifica degli  atti  di  cui  alla  lettera  a),  la
          riscossione  delle  somme  in  essi  indicate,   nel   loro
          ammontare integrale comprensivo di  interessi  e  sanzioni,
          puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
          riscossione forzata anche prima del termine previsto  dalle
          lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
          e ove il soggetto  legittimato  alla  riscossione  forzata,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), venga a conoscenza di  elementi  idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          c) e non deve essere  inviata  l'informativa  di  cui  alla
          medesima lettera c); 
              e)  il  soggetto  legittimato  sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera a) procede ad  espropriazione
          forzata con i poteri, le facolta' e le  modalita'  previsti
          dalle  disposizioni   che   disciplinano   l'attivita'   di
          riscossione coattiva; 
              f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo
          52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del
          1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate
          degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  con
          l'esclusione di quanto  previsto  all'articolo  48-bis  del
          medesimo decreto n. 602 del 1973; 
              g) ai  fini  dell'espropriazione  forzata  l'esibizione
          dell'estratto  dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come
          trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione  con  le
          modalita' determinate con il decreto di  cui  alla  lettera
          b), tiene  luogo,  a  tutti  gli  effetti,  dell'esibizione
          dell'atto stesso  in  tutti  i  casi  in  cui  il  soggetto
          legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti  la
          provenienza; 
              h) decorso un anno dalla notifica degli  atti  indicati
          alla lettera  a),  l'espropriazione  forzata  e'  preceduta
          dalla notifica  dell'avviso  di  cui  all'articolo  50  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973; 
              i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016,
          n. 225, a partire dal primo giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del  ricorso  ovvero  a  quello
          successivo al decorso del termine di sessanta giorni  dalla
          notifica  dell'atto  finalizzato  alla  riscossione   delle
          entrate patrimoniali, le somme richieste con  gli  atti  di
          cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
          nella misura indicata  dall'articolo  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  calcolati  a
          partire dal giorno  successivo  alla  notifica  degli  atti
          stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri  di
          riscossione, interamente a carico del debitore, e le  quote
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e  d),  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              l) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti  al  ruolo,  alle  somme  iscritte  a  ruolo,  alla
          cartella di pagamento e all'ingiunzione  di  cui  al  testo
          unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.  639,  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  233,  della
          legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
              «Omissis 
              «233. In caso di  pagamento  rateale,  sono  dovuti,  a
          decorrere dal 1° novembre 2023 gli interessi al tasso del 2
          per  cento  annuo;  non  si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  3,  della
          legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  «Disposizioni  in
          materia di statuto dei diritti del contribuente»: 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          Omissis 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 3,  del
          decreto legislativo  24  settembre  2015,  n.  159  recante
          «Misure per la semplificazione  e  razionalizzazione  delle
          norme   in   materia   di   riscossione,   in    attuazione
          dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11  marzo
          2014, n. 23»: 
              «Art.  12   (Sospensione   dei   termini   per   eventi
          eccezionali).  -  1.  Le   disposizioni   in   materia   di
          sospensione dei termini  di  versamento  dei  tributi,  dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, a favore dei  soggetti  interessati
          da  eventi  eccezionali,  comportano   altresi',   per   un
          corrispondente periodo di tempo, relativamente alle  stesse
          entrate,  la  sospensione  dei  termini  previsti  per  gli
          adempimenti anche processuali, nonche' la  sospensione  dei
          termini  di  prescrizione  e  decadenza   in   materia   di
          liquidazione,  controllo,   accertamento,   contenzioso   e
          riscossione a favore  degli  enti  impositori,  degli  enti
          previdenziali  e  assistenziali  e   degli   agenti   della
          riscossione, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
          comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo  diverse
          disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
          mese successivo al termine del periodo di sospensione. 
              Omissis. 
              3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica
          delle  cartelle  di  pagamento  durante   il   periodo   di
          sospensione di cui al comma 1.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 153 a 158
          e da 166 a 226, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
          recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2023 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2023-2025»: 
              «Omissis 
              153. Le somme dovute dal  contribuente  a  seguito  del
          controllo automatizzato  delle  dichiarazioni  relative  ai
          periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  2019,  al  31
          dicembre 2020 e al  31  dicembre  2021,  richieste  con  le
          comunicazioni previste dagli articoli  36-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di  pagamento
          di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
          le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
          tale data, possono essere definite con il  pagamento  delle
          imposte e dei contributi previdenziali, degli  interessi  e
          delle somme  aggiuntive.  Sono  dovute  le  sanzioni  nella
          misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
          non versate o versate in ritardo. 
              154. Il pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  153
          avviene secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  dagli
          articoli 2 e 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto  o  in
          parte, alle prescritte scadenze,  delle  somme  dovute,  la
          definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
          disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
              155.  Le  somme  dovute   a   seguito   del   controllo
          automatizzato  delle  dichiarazioni,   richieste   con   le
          comunicazioni previste dagli articoli  36-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, il cui  pagamento  rateale  ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462, e' ancora in corso alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, possono essere definite con il
          pagamento  del  debito  residuo  a  titolo  di  imposte   e
          contributi previdenziali,  interessi  e  somme  aggiuntive.
          Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento  senza
          alcuna  riduzione  sulle  imposte  residue  non  versate  o
          versate in ritardo. 
              156. Il pagamento rateale delle somme di cui  al  comma
          155 prosegue secondo le  modalita'  e  i  termini  previsti
          dall'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto  o  in
          parte, alle prescritte scadenze,  delle  somme  dovute,  la
          definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
          disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
              157. Le somme versate fino  a  concorrenza  dei  debiti
          definibili  ai  sensi  dei  commi  da  153  a  159,   anche
          anteriormente  alla  definizione,  restano  definitivamente
          acquisite e non sono rimborsabili. 
              158. In deroga a quanto previsto all'articolo  3  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212, con  riferimento  alle  somme
          dovute  a  seguito  del   controllo   automatizzato   delle
          dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al  31
          dicembre 2019,  richieste  con  le  comunicazioni  previste
          dagli articoli 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  i
          termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
          pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera  a),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, sono prorogati di un anno. 
              Omissis 
              166. Le irregolarita', le infrazioni  e  l'inosservanza
          di obblighi o  adempimenti,  di  natura  formale,  che  non
          rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
          delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  sul
          pagamento di tali tributi,  commesse  fino  al  31  ottobre
          2022, possono essere regolarizzate mediante  il  versamento
          di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo  d'imposta
          cui si riferiscono le violazioni. 
              167. Il pagamento della somma di cui al  comma  166  e'
          eseguito  in  due  rate  di  pari   importo   da   versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023  e  il  31  marzo
          2024. 
              168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento
          delle somme  dovute  ai  sensi  del  comma  167  e  con  la
          rimozione delle irregolarita' od omissioni. 
              169. Sono esclusi dalla regolarizzazione  gli  atti  di
          contestazione   o   irrogazione   delle   sanzioni   emessi
          nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
          cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
          n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990, n. 227. 
              170.  La  procedura  non  puo'  essere   esperita   dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
              171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge  27
          luglio  2000,  n.  212,  con  riferimento  alle  violazioni
          formali commesse fino al 31 ottobre  2022,  oggetto  di  un
          processo  verbale  di  constatazione,  i  termini  di   cui
          all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. 
              172. Sono escluse dalla regolarizzazione le  violazioni
          di cui al  comma  166  gia'  contestate  in  atti  divenuti
          definitivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. 
              173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono disciplinate le modalita'  di  attuazione  dei
          commi da 166 a 172. 
              174.   Con   riferimento   ai   tributi    amministrati
          dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
          definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a  173,
          riguardanti   le   dichiarazioni   validamente   presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e  a   periodi   d'imposta   precedenti,   possono   essere
          regolarizzate con  il  pagamento  di  un  diciottesimo  del
          minimo edittale delle sanzioni  irrogabili  previsto  dalla
          legge,  oltre  all'imposta  e  agli  interessi  dovuti.  Il
          versamento delle somme dovute ai sensi  del  primo  periodo
          puo' essere effettuato in otto rate  di  pari  importo  con
          scadenza della prima rata fissata  al  30  settembre  2023.
          Sulle   rate   successive   alla   prima,    da    versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il  30  novembre
          2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il  30  giugno
          2024, il 30 settembre 2024 e  il  20  dicembre  2024,  sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
          regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
          a 178 e' consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano
          state gia' contestate, alla data del versamento  di  quanto
          dovuto o della prima rata, con  atto  di  liquidazione,  di
          accertamento  o  di  recupero,  di   contestazione   e   di
          irrogazione delle sanzioni, comprese  le  comunicazioni  di
          cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174  a  178
          si perfeziona con il versamento  di  quanto  dovuto  ovvero
          della prima rata entro  il  30  settembre  2023  e  con  la
          rimozione delle  irregolarita'  od  omissioni.  Il  mancato
          pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  una  delle   rate
          successive alla prima entro il termine di  pagamento  della
          rata successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della
          rateazione e l'iscrizione  a  ruolo  degli  importi  ancora
          dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
          residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
          misura prevista all'articolo 20 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con  decorrenza
          dalla data del 30  settembre  2023.  In  tali  ipotesi,  la
          cartella di pagamento deve essere  notificata,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello di decadenza della rateazione. 
              176. La regolarizzazione non puo' essere  esperita  dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
              177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla
          data di entrata in vigore della presente legge e non si da'
          luogo a rimborso. 
              178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate possono essere definite le modalita' di  attuazione
          dei commi da 174 a 177. 
              179.   Con   riferimento   ai   tributi    amministrati
          dall'Agenzia  delle  entrate,  per  gli  accertamenti   con
          adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218,  relativi  a  processi  verbali  di
          constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge
          7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro  la  data  del  31
          marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad
          avvisi di rettifica  e  di  liquidazione  non  impugnati  e
          ancora impugnabili alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e a quelli notificati successivamente, entro
          il  31  marzo  2023,  le  sanzioni  di  cui  al   comma   5
          dell'articolo 2 e al comma 3  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 218  del  1997  si  applicano  nella
          misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla  legge.
          Le disposizioni del primo periodo si applicano  anche  agli
          atti di accertamento con adesione relativi agli  inviti  di
          cui all'articolo 5-ter del decreto  legislativo  19  giugno
          1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023. 
              180.  Gli  avvisi  di  accertamento  e  gli  avvisi  di
          rettifica  e  di  liquidazione  non  impugnati   e   ancora
          impugnabili alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge  e  quelli  notificati  dall'Agenzia  delle   entrate
          successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in
          acquiescenza  ai  sensi  dell'articolo   15   del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro  il  termine  ivi
          previsto,  con  la  riduzione  ad  un  diciottesimo   delle
          sanzioni irrogate. 
              181. Le disposizioni di cui al comma 180  si  applicano
          anche  agli  atti  di  recupero  non  impugnati  e   ancora
          impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della
          presente legge e a  quelli  notificati  dall'Agenzia  delle
          entrate successivamente, entro il 31  marzo  2023,  con  il
          pagamento delle sanzioni nella misura  di  un  diciottesimo
          delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati,  entro
          il termine per presentare il ricorso. 
              182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e  181
          possono essere versate anche ratealmente in un  massimo  di
          venti rate  trimestrali  di  pari  importo  entro  l'ultimo
          giorno di ciascun trimestre successivo al  pagamento  della
          prima rata. Sulle rate successive alla  prima  sono  dovuti
          gli interessi al tasso legale. E' esclusa la  compensazione
          prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
          di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  non
          derogate. 
              183. Sono esclusi dalla  definizione  gli  atti  emessi
          nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
          cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
          n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990, n. 227. 
              184.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  adottate  le  ulteriori
          disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a
          183. 
              185.   Le   eventuali   maggiori   entrate    derivanti
          dall'attuazione dei commi da 179  a  184,  accertate  sulla
          base del  monitoraggio  periodico  effettuato  dall'Agenzia
          delle   entrate,    sono    destinate,    anche    mediante
          riassegnazione, al Fondo per la riduzione  della  pressione
          fiscale di cui al comma 130. 
              186.  Le  controversie  attribuite  alla  giurisdizione
          tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle  entrate  ovvero
          l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  pendenti  in  ogni
          stato e grado del giudizio, compreso  quello  innanzi  alla
          Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio,  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          definite, a domanda del soggetto  che  ha  proposto  l'atto
          introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha
          la legittimazione, con il pagamento di un importo  pari  al
          valore della controversia. Il valore della controversia  e'
          stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              187. In caso di ricorso  pendente  iscritto  nel  primo
          grado,  la  controversia  puo'  essere  definita   con   il
          pagamento del 90 per cento del valore della controversia. 
              188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso
          di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima
          o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare  depositata
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  le
          controversie possono essere definite con il pagamento: 
              a) del 40 per cento del valore  della  controversia  in
          caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 
              b) del 15 per cento del valore  della  controversia  in
          caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 
              189. In caso di accoglimento  parziale  del  ricorso  o
          comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e  la
          competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al  netto
          degli interessi e delle eventuali sanzioni  e'  dovuto  per
          intero relativamente alla parte di  atto  confermata  dalla
          pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta,  secondo  le
          disposizioni di cui al comma 188,  per  la  parte  di  atto
          annullata. 
              190. Le controversie tributarie pendenti  innanzi  alla
          Corte di cassazione, per le  quali  la  competente  Agenzia
          fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi  di
          giudizio, possono essere definite con il  pagamento  di  un
          importo pari al 5 per cento del valore della controversia. 
              191.  Le  controversie  relative  esclusivamente   alle
          sanzioni non collegate al tributo possono  essere  definite
          con  il  pagamento  del  15  per  cento  del  valore  della
          controversia  in  caso  di  soccombenza  della   competente
          Agenzia   fiscale    nell'ultima    o    unica    pronuncia
          giurisdizionale    non    cautelare,    sul    merito     o
          sull'ammissibilita' dell'atto  introduttivo  del  giudizio,
          depositata alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, e con il pagamento del  40  per  cento  negli  altri
          casi. In caso di controversia relativa esclusivamente  alle
          sanzioni collegate ai tributi cui si  riferiscono,  per  la
          definizione non  e'  dovuto  alcun  importo  relativo  alle
          sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia  stato
          definito  anche  con  modalita'  diverse   dalla   presente
          definizione agevolata. 
              192.  La  definizione   agevolata   si   applica   alle
          controversie in cui il ricorso  in  primo  grado  e'  stato
          notificato alla controparte entro la  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e per le quali alla data  della
          presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo
          non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
              193.  Sono  escluse  dalla  definizione  agevolata   le
          controversie concernenti anche solo in parte: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE,  Euratom   del   Consiglio,   del   7   giugno
          2007,2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
          2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del   14
          dicembre 2020, e l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
          all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              194. La definizione  agevolata  si  perfeziona  con  la
          presentazione della domanda di cui al comma 195  e  con  il
          pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186  a
          191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi
          dovuti superino l'ammontare di mille  euro  e'  ammesso  il
          pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,
          delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari
          importo, di cui le prime tre da  versare,  rispettivamente,
          entro il 30 settembre 2023, il 31  ottobre  2023  e  il  20
          dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno,
          30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.  A  scelta  del
          contribuente, le rate di cui al  primo  periodo  successive
          alle prime tre possono essere  versate  in  un  massimo  di
          cinquantuno rate mensili  di  pari  importo,  con  scadenza
          all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese,  a  decorrere
          dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per  il  mese  di
          dicembre di ciascun  anno,  per  il  quale  il  termine  di
          versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle  rate
          successive alla prima  sono  dovuti  gli  interessi  legali
          calcolati dalla data del versamento della  prima  rata.  E'
          esclusa la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Nel  caso  di
          versamento rateale, la definizione agevolata si  perfeziona
          con la presentazione della domanda di cui al  comma  195  e
          con il pagamento degli importi  dovuti  con  il  versamento
          della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre
          2023.  Qualora  non  ci  siano  importi  da   versare,   la
          definizione si perfeziona con la sola  presentazione  della
          domanda. 
              195.  Entro  il  30   settembre   2023   per   ciascuna
          controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
          definizione  agevolata  esente  dall'imposta  di  bollo  ed
          effettuato  un  distinto   versamento.   Per   controversia
          autonoma  si  intende  quella  relativa  a   ciascun   atto
          impugnato. 
              196. Dagli importi dovuti  ai  fini  della  definizione
          agevolata si scomputano quelli  gia'  versati  a  qualsiasi
          titolo in pendenza di  giudizio.  La  definizione  non  da'
          comunque luogo alla restituzione delle somme  gia'  versate
          ancorche'  eccedenti  rispetto  a  quanto  dovuto  per   la
          definizione   stessa.   Gli   effetti   della   definizione
          perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali  pronunce
          giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
          che il contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,
          dichiarando   di   volersi   avvalere   della   definizione
          agevolata. In tal caso il processo e' sospeso  fino  al  10
          ottobre 2023 ed entro la stessa  data  il  contribuente  ha
          l'onere  di  depositare,  presso  l'organo  giurisdizionale
          innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
          di definizione e del  versamento  degli  importi  dovuti  o
          della prima rata. 
              198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado,
          in caso  di  deposito  ai  sensi  del  comma  197,  secondo
          periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto  del
          presidente della sezione  o  con  ordinanza  in  camera  di
          consiglio se e' stata fissata la data della  decisione.  Le
          spese del processo restano a carico della parte che  le  ha
          anticipate. 
              199. Per le controversie definibili  sono  sospesi  per
          undici mesi i termini di impugnazione,  anche  incidentale,
          delle pronunce giurisdizionali e di  riassunzione,  nonche'
          per la proposizione del  controricorso  in  cassazione  che
          scadono tra la data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e il 31 ottobre 2023. 
              200. L'eventuale diniego  della  definizione  agevolata
          deve essere notificato entro il 30 settembre  2024  con  le
          modalita'  previste  per  la   notificazione   degli   atti
          processuali.  Il  diniego  e'  impugnabile  entro  sessanta
          giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi  all'organo
          giurisdizionale presso il quale pende la controversia.  Nel
          caso in cui la definizione della controversia e'  richiesta
          in  pendenza  del  termine  per  impugnare,  la   pronuncia
          giurisdizionale  puo'  essere  impugnata  dal  contribuente
          unitamente al  diniego  della  definizione  entro  sessanta
          giorni  dalla  notifica  di   quest'ultimo   ovvero   dalla
          controparte nel medesimo termine. 
              201. Per i processi dichiarati  estinti  ai  sensi  del
          comma  198,  l'eventuale  diniego  della   definizione   e'
          impugnabile  dinanzi  all'organo  giurisdizionale  che   ha
          dichiarato l'estinzione. Il diniego  della  definizione  e'
          motivo  di  revocazione  del  provvedimento  di  estinzione
          pronunciato ai sensi del comma  198  e  la  revocazione  e'
          chiesta congiuntamente  all'impugnazione  del  diniego.  Il
          termine per impugnare il diniego della  definizione  e  per
          chiedere  la  revocazione  e'  di  sessanta  giorni   dalla
          notificazione di cui al comma 200. 
              202.  La   definizione   agevolata   perfezionata   dal
          coobbligato giova in favore degli  altri,  compresi  quelli
          per i quali la controversia non sia  piu'  pendente,  fatte
          salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196. 
              203. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  della
          competente Agenzia fiscale sono stabilite le  modalita'  di
          attuazione dei commi da 186 a 202. 
              204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista  dai
          commi da 186 a 203, la definizione  agevolata  dei  giudizi
          tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di  cui
          all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. 
              205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il
          31 marzo 2023, con le  forme  previste  dalla  legislazione
          vigente per  l'adozione  dei  propri  atti,  l'applicazione
          delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie
          attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il
          medesimo ente o un suo ente  strumentale.  I  provvedimenti
          degli enti locali, in deroga  all'articolo  13,  commi  15,
          15-ter,  15-quater  e  15-quinquies,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo  1,  comma  3,
          del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,   n.   360,
          all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767,  della  legge  27
          dicembre  2019,  n.  160,  acquistano  efficacia   con   la
          pubblicazione nel  sito  internet  istituzionale  dell'ente
          creditore e sono trasmessi  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  entro  il  30
          aprile 2023, ai soli fini statistici. 
              206. In alternativa alla definizione agevolata  di  cui
          ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti  alla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge  innanzi  alle
          corti di giustizia tributaria di primo e di  secondo  grado
          aventi  ad  oggetto  atti  impositivi,  in  cui  e'   parte
          l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro  il
          30  settembre  2023,  con  l'accordo  conciliativo  di  cui
          all'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546. 
              207. In deroga a quanto previsto dall'articolo  48-ter,
          comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,
          all'accordo conciliativo di cui al comma 206  del  presente
          articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo
          del minimo  previsto  dalla  legge,  gli  interessi  e  gli
          eventuali accessori. 
              208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2  e  4,
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  il
          versamento  delle  somme  dovute   ovvero,   in   caso   di
          rateizzazione, della  prima  rata  deve  essere  effettuato
          entro   venti   giorni   dalla   data   di   sottoscrizione
          dell'accordo conciliativo.  Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218, con un massimo di venti rate  trimestrali  di
          pari importo da versare entro l'ultimo  giorno  di  ciascun
          trimestre  successivo  al  pagamento  della   prima   rata.
          Sull'importo delle rate successive alla prima  sono  dovuti
          gli interessi legali calcolati  dal  giorno  successivo  al
          termine per il versamento della prima rata. e'  esclusa  la
          compensazione  prevista  dall'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute  o
          di una delle rate, compresa la prima, entro il  termine  di
          pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal
          beneficio di cui al  comma  207  e  il  competente  ufficio
          provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme  dovute
          a titolo di imposta, interessi e  sanzioni,  nonche'  della
          sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, aumentata della  meta'  e  applicata
          sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
              210. Sono escluse  le  controversie  concernenti  anche
          solo in parte: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE,  Euratom   del   Consiglio,   del   7   giugno
          2007,2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
          2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del   14
          dicembre 2020, e l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
          all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              211. Si applica, in quanto compatibile con la  presente
          disposizione, l'articolo  48  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              212.   Le   eventuali   maggiori   entrate    derivanti
          dall'attuazione dei commi da 206  a  211,  accertate  sulla
          base del  monitoraggio  periodico  effettuato  dall'Agenzia
          delle   entrate,    sono    destinate,    anche    mediante
          riassegnazione, al Fondo per la riduzione  della  pressione
          fiscale di cui al comma 130. 
              213. In alternativa alla definizione agevolata  di  cui
          ai commi  da  186  a  204,  nelle  controversie  tributarie
          pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge  innanzi  alla   Corte   di   cassazione   ai   sensi
          dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi  ad
          oggetto  atti  impositivi,  il  ricorrente,  entro  il   30
          settembre 2023, puo' rinunciare  al  ricorso  principale  o
          incidentale   a   seguito   dell'intervenuta    definizione
          transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del
          comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio. 
              214. La definizione transattiva di  cui  al  comma  213
          comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le
          sanzioni ridotte ad un  diciottesimo  del  minimo  previsto
          dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. 
              215. La definizione transattiva si  perfeziona  con  la
          sottoscrizione e con il  pagamento  integrale  delle  somme
          dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
          intervenuto tra le parti. 
              216. e' esclusa la compensazione prevista dall'articolo
          17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  La
          rinuncia agevolata non da' comunque luogo alla restituzione
          delle somme gia' versate, ancorche'  eccedenti  rispetto  a
          quanto dovuto per la definizione transattiva. 
              217. Alla rinuncia agevolata di cui  al  comma  213  si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 390 del codice di procedura civile. 
              218. Sono escluse  le  controversie  concernenti  anche
          solo in parte: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE,  Euratom   del   Consiglio,   del   7   giugno
          2007,2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
          2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del   14
          dicembre 2020, e l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
          all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              219.   Con   riferimento   ai   tributi    amministrati
          dall'Agenzia  delle  entrate,  e'  possibile  regolarizzare
          l'omesso o carente versamento: 
              a) delle rate successive alla prima relative alle somme
          dovute  a  seguito  di  accertamento  con  adesione  o   di
          acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
          rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o
          mediazione ai sensi  dell'articolo  17-bis,  comma  6,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge  e  per  le
          quali, alla medesima data, non e' stata  ancora  notificata
          la cartella di  pagamento  ovvero  l'atto  di  intimazione,
          mediante il versamento integrale della sola imposta; 
              b)  degli  importi,  anche   rateali,   relativi   alle
          conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data  di
          entrata in vigore della presente legge e per i quali,  alla
          medesima data, non e' stata ancora notificata  la  cartella
          di pagamento ovvero  l'atto  di  intimazione,  mediante  il
          versamento integrale della sola imposta. 
              220.  La  regolarizzazione  di  cui  al  comma  219  si
          perfeziona con  l'integrale  versamento  di  quanto  dovuto
          entro il 31 marzo 2023  oppure  con  il  versamento  di  un
          numero massimo di venti rate trimestrali  di  pari  importo
          con  scadenza  della  prima  rata   il   31   marzo   2023.
          Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza
          il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo
          di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati
          dal giorno successivo al termine per  il  versamento  della
          prima  rata.   e'   esclusa   la   compensazione   prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              221.  In  caso   di   mancato   perfezionamento   della
          regolarizzazione  di  cui  ai  commi  219  e  220,  non  si
          producono gli  effetti  di  cui  ai  medesimi  commi  e  il
          competente  ufficio  procede  all'iscrizione  a  ruolo  dei
          residui importi dovuti a titolo  di  imposta,  interessi  e
          sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
          residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi
          la cartella deve essere  notificata  entro  il  termine  di
          decadenza del 31  dicembre  del  terzo  anno  successivo  a
          quello  in  cui  si  e'  verificato   l'omesso   versamento
          integrale o parziale di quanto dovuto. 
              221-bis.  Ciascun  ente  territoriale  puo'  stabilire,
          entro il  31  marzo  2023,  con  le  forme  previste  dalla
          legislazione  vigente  per  l'adozione  dei  propri   atti,
          l'applicazione delle disposizioni dei commi da  206  a  221
          alle controversie in cui e' parte il medesimo ente o un suo
          ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata
          di cui ai commi da 186 a 204. I  provvedimenti  degli  enti
          locali,  in  deroga  all'articolo  13,  commi  15,  15-ter,
          15-quater e  15-quinquies,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto
          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  all'articolo  14,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito
          internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          delle finanze, entro  il  30  aprile  2023,  ai  soli  fini
          statistici. 
              222. Sono automaticamente annullati, alla data  del  30
          aprile 2023, i debiti di  importo  residuo,  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, fino a mille  euro,
          comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
          a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
          agli agenti della riscossione  dal  1°gennaio  2000  al  31
          dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle  agenzie
          fiscali e  dagli  enti  pubblici  previdenziali,  ancorche'
          compresi  nelle  definizioni  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184  a  198,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Ai  fini  del  conseguente
          discarico, senza oneri amministrativi  a  carico  dell'ente
          creditore, e  dell'eliminazione  dalle  relative  scritture
          patrimoniali, l'agente  della  riscossione  trasmette  agli
          enti interessati, entro  il  30  settembre  2023,  l'elenco
          delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in  via
          telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di  cui
          all'allegato  1  al  decreto  direttoriale  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno  2015.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli  enti  creditori,
          sulla  base   dell'elenco   trasmesso   dall'agente   della
          riscossione, adeguano le  proprie  scritture  contabili  in
          ossequio  ai   rispettivi   principi   contabili   vigenti,
          deliberando i necessari provvedimenti  volti  a  compensare
          gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di
          annullamento. Restano definitivamente  acquisite  le  somme
          versate anteriormente alla data dell'annullamento. 
              223. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma  222
          e' sospesa la riscossione dei debiti  di  cui  allo  stesso
          comma 222. 
              224. Per il rimborso delle spese di notificazione della
          cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  nella  formulazione
          tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure
          esecutive, relative alle quote, erariali e no,  diverse  da
          quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23
          ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma  4,
          del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e
          annullate  ai  sensi  del   comma   222,   l'agente   della
          riscossione presenta, entro il  30  settembre  2023,  sulla
          base dei crediti risultanti  dal  proprio  bilancio  al  31
          dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente
          ottenute, apposita richiesta al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a  decorrere  dal
          20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico
          del bilancio dello Stato. 
              225. Restano ferme, per i debiti  ivi  contemplati,  le
          disposizioni di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  23
          ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi  da
          4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
              226. Le disposizioni dei commi da  222  a  225  non  si
          applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
          3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato  decreto-legge
          23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom   del
          Consiglio, del 7  giugno  2007,  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom  del
          Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  232,  233,
          235, 237, 241, 243,  lettera  a),  e  250  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025; 
              «Omissis 
              232. Il pagamento delle somme di cui al  comma  231  e'
          effettuato in unica soluzione, entro il  31  ottobre  2023,
          ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima  e  la
          seconda delle quali, ciascuna di importo  pari  al  10  per
          cento delle somme complessivamente  dovute  ai  fini  della
          definizione, con scadenza rispettivamente il 31  ottobre  e
          il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari  ammontare,  con
          scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 
              233. In caso  di  pagamento  rateale,  sono  dovuti,  a
          decorrere dal 1°novembre 2023 gli interessi al tasso del  2
          per  cento  annuo;  non  si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              Omissis 
              235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al
          comma 231 rendendo,  entro  il  30  giugno  2023,  apposita
          dichiarazione,    con    le    modalita',    esclusivamente
          telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
          internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge; in  tale  dichiarazione  il  debitore
          sceglie altresi'  il  numero  di  rate  nel  quale  intende
          effettuare il pagamento, entro il limite  massimo  previsto
          dal comma 
              232. 
              Omissis. 
              237.  Entro  il  30  giugno  2023  il   debitore   puo'
          integrare, con le modalita'  previste  dal  comma  235,  la
          dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
              Omissis 
              241.  Entro  il  30  settembre  2023,  l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 235  l'ammontare  complessivo
          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'
          quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
          di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
          ai debitori anche nell'area  riservata  del  sito  internet
          dell'agente della riscossione. 
              Omissis 
              243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali  e'
          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235: 
              a) alla data del 31 ottobre 2023 le  dilazioni  sospese
          ai sensi del comma 240, lettera  b),  sono  automaticamente
          revocate; 
              Omissis 
              250. A seguito del pagamento  delle  somme  di  cui  al
          comma 231, l'agente della  riscossione  e'  automaticamente
          discaricato dell'importo residuo.  Al  fine  di  consentire
          agli enti creditori di eliminare  dalle  proprie  scritture
          patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle    quote
          discaricate, lo stesso agente della riscossione  trasmette,
          anche in via telematica, a ciascun ente interessato,  entro
          il 31 dicembre 2028, l'elenco  dei  debitori  che  si  sono
          avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a  252  e
          dei codici tributo per  i  quali  e'  stato  effettuato  il
          versamento. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  119,  comma  8-bis,
          secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - "Omissis 
              8-bis.1. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  8-bis,
          terzo periodo,  il  reddito  di  riferimento  e'  calcolato
          dividendo  la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,
          nell'anno precedente quello di  sostenimento  della  spesa,
          dal  contribuente,  dal  coniuge  del   contribuente,   dal
          soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente
          nel suo nucleo familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
          coniuge o dal soggetto legato  da  unione  civile,  di  cui
          all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo  nucleo  familiare,
          che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
          si sono trovati nelle condizioni previste nel comma  2  del
          medesimo articolo 12, per un numero  di  parti  determinato
          secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          recante «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e
          per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»: 
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e  prestiti
          e' trasformata in societa' per azioni con la  denominazione
          di «Cassa depositi e prestiti  societa'  per  azioni»  (CDP
          S.p.a.), con effetto dalla data della  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
          3. La CDP  S.p.A.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 
              Omissis 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              Omissis.»